{"id":7196,"date":"2012-10-29T00:05:08","date_gmt":"2012-10-28T22:05:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.siderlandia.it\/?p=7196"},"modified":"2012-10-29T01:40:53","modified_gmt":"2012-10-28T23:40:53","slug":"noi-vogliamo-la-fiom-in-fiat","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/?p=7196","title":{"rendered":"Noi vogliamo la Fiom in Fiat"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-7199 alignleft\" src=\"http:\/\/www.siderlandia.it\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/Fiom-300x180.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"180\" srcset=\"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/Fiom-300x180.jpg 300w, http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/Fiom.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><em>di<\/em><strong><em> Remo Pezzuto<br \/>\n<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong><\/strong><\/em>Se un giorno qualcuno scriver\u00e0 la storia degli ultimi anni dello stabilimento automobilistico Fiat, dovr\u00e0 inevitabilmente dedicare\u00a0 un capitolo al contenzioso giudiziario che ha visto contrapposti la Fiat e Fiom-Cgil, non perch\u00e8 quest&#8217;ultima abbia scelto di privilegiare la lotta giudiziaria rispetto a quella sindacale<!--more-->, ma solo perch\u00e9 la strategia del pi\u00f9 grosso gruppo industriale italiano ha perseguito l\u2019estromissione dalle proprie fabbriche, prima fisica e poi giuridica, dei rappresentanti sindacali, e persino degli iscritti, appartenenti a quell\u2019organizzazione. Le decine di cause promosse dalla Fiom, quindi, altro non sono che legittima difesa a fronte di un attacco senza precedenti, programmato, vien da pensare, con scientifica determinazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 19 Ottobre 2012, i giudici della Corte d&#8217;Appello di Roma, hanno dato ragione alla Fiom, sulla assunzione di 145 lavoratori iscritti al sindacato dei metalmeccanici della Cgil nello stabilimento della Fiat di Pomigliano. La sentenza emanata, ricalca le stesse linee giuridiche con cui il 21 Giugno del 2012 il Tribunale del Lavoro di Roma, aveva condannato la Fiat all&#8217;assunzione dei 145 operai in fabbrica, dopo aver giudicato ad agosto, &#8220;inammissibile&#8221; la richiesta della Fiat di sospendere l&#8217;ordinanza di assunzione per i 145 iscritti alla Fiom, riconoscendo una discriminazione ai danni del sindacato nelle riassunzioni dei dipendenti dello stabilimento Fiat di Pomigliano d&#8217;Arco. <strong>I giudici di merito, con una pronuncia dall\u2019altissimo valore simbolico, hanno infatti giudicato discriminatoria la condotta dell\u2019azienda<\/strong> che, dopo la ristrutturazione dello stabilimento industriale di Pomigliano, ha riassorbito soltanto lavoratori non iscritti a tale organizzazione sindacale. Da qui, <strong>la condanna a riassumere i dirigenti sindacali<\/strong> esclusi dalla ripresa della produzione che hanno sottoscritto personalmente il ricorso proposto dall\u2019organizzazione dei lavoratori e che, dunque, vanno risarciti del danno non patrimoniale liquidato in 3 mila euro a testa, basato sull&#8217;assunto che <strong>l&#8217;iscrizione al sindacato non pu\u00f2 essere intesa come elemento di selezione e discriminazione nelle assunzioni<\/strong>. Nel prendere atto del dispositivo della sentenza della Corte d&#8217;Appello di Roma con cui respinge il suo ricorso avverso alla sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno scorso, la Fiat,\u00a0 riserva il ricorso in Cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dai fatti emergeva che, nessun iscritto alla Fiom risultava assunto da \u201cFabbrica Italia Pomigliano\u201d, la nuova societ\u00e0 costituita per la gestione dell\u2019impianto metalmeccanico vesuviano. Da qui, il ricorso dei dirigenti Fiom ex articolo 28 del decreto legislativo 150\/11 (che tutela i diritti propri dei lavoratori a non essere oggetto di condotte discriminazioni per il loro credo sindacale)\u00a0 ed ex art. 28 della legge 300\/70 (che tutela l&#8217;interesse rispetto alla lesione dell&#8217;organizzazione sindacale). Il giudice, accogliendo il ricorso, ha dichiarato \u201c<em>la natura di discriminazione collettiva di cui al decreto legislativo 216\/03 rispetto alla condotta posta in essere dall\u2019azienda<\/em>\u201d e ha ordinato al datore di lavoro di \u201c<em>cessare dal comportamento scorretto e di rimuoverne gli effetti<\/em>\u201d. Non solo quindi <strong>l\u2019azienda<\/strong> deve assumere i 145 lavoratori iscritti alla Fiom ma nel prosieguo delle operazioni di riassorbimento del personale nello stabilimento <strong>deve mantenere la percentuale dell\u20198,75 per cento di tutti gli assunti in favore della sigla dei metalmeccanici della Cgil<\/strong>. Non si tratta, si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma, del riconoscimento di una quota di riserva in favore degli iscritti al sindacato, ma \u201c<em>dell\u2019<strong>unico strumento che nel caso di specie si rivela idoneo a rimuovere gli effetti dell\u2019accertata discriminazione e di prevenirne la reiterazione<\/strong><\/em>\u201d. Inevitabile, insomma, la conclusione del giudice laddove \u201c<em>il decreto legislativo 216\/03 costituisce l\u2019attuazione della direttiva Cee 2000\/78 e la giurisprudenza comunitaria in materia antidiscriminatoria afferma che, una volta accertata la lesione del diritto alla parit\u00e0 di trattamento, la riparazione non pu\u00f2 che consistere nell\u2019attribuzione del bene ingiustamente negato\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il risarcimento per danno non patrimoniale, nel caso di specie, deve essere individuato nell\u2019alterazione dello stato psicologico determinata dal legittimo timore della mancata assunzione a fronte dell\u2019oggettiva discriminazione della categoria di appartenenza. <em>\u201cLa risarcibilit\u00e0 del pregiudizio\u201d, <\/em>spiega il giudice<em>, \u201cpresuppone lo svolgimento di un\u2019indagine psicologica per accertare la consapevolezza del singolo lavoratore di essere oggetto di discriminazione e l\u2019alterazione del suo normale stato d\u2019animo per il timore della perdita definitiva del posto di lavoro\u201d<\/em>. Nel caso dei diciannove lavoratori nominativamente rappresentati dalla Fiom in forza della delega espressa, l\u2019accertamento deve ritenersi positivamente concluso laddove la volont\u00e0 di agire manifestata da questi lavoratori costituisce una concreta prova sia della consapevolezza della discriminazione, sia del conseguente turbamento d\u2019animo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio di non discriminazione e della condotta antisindacale, non sono state le uniche tematiche attraverso le quali si \u00e8 sviluppato l&#8217;attacco ai diritti dei lavoratori iscritti alla Fiom. Un diverso contenzioso ha visto protagonisti, nell\u2019anno 2011,\u00a0 da un lato sempre la Fiom e dall\u2019altro societ\u00e0 rappresentative di Federmeccanica, avente ad oggetto l\u2019applicabilit\u00e0 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unitario del 2008 o il CCNL separato del 2009.\u00a0 Questo ha fatto emergere temi irrisolti ma importanti del diritto sindacale, quali la rappresentanza e la rappresentativit\u00e0 delle organizzazioni sindacali orfane della mancata attuazione dell\u2019art. 39 Cost. e, conseguentemente, l\u2019ambito di applicazione dei contratti collettivi post-corporativi. I diversi giudici pronunciatisi, sia accogliendo che respingendo i ricorsi Fiom, hanno sostanzialmente tutti negato la iniziale pretesa datoriale di dare applicazione esclusiva (e sostitutiva) del CCNL separato: \u00e8 stata infatti ribadita unanimemente la lettura \u201ctradizionale\u201d dei contratti collettivi come contratti di diritto privato, i quali teoricamente potrebbero convivere nell\u2019ambito della stessa azienda disciplinando ognuno i rapporti dei propri iscritti. La confusione che ne deriva, anche rispetto alla sorte dei non iscritti, rende\u00a0 di stringente attualit\u00e0 l\u2019esigenza di un definitivo chiarimento (alla quale ha dato solo parziale risposta l\u2019Accordo Interconfederale del 28\u00a0 giugno 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019itinerario giuridico per cercare di negare la rappresentanza alla Fiom all\u2019interno degli stabilimenti Fiat ha richiesto alcuni passaggi: l\u2019uscita da Federmeccanica (firmataria dell\u2019Accordo Interconfederale che aveva introdotto le RSU &#8211; Rappresentanze Sindacali Unitarie, di natura elettiva, assegnando alle stesse le prerogative che lo Statuto dei\u00a0 Lavoratori\u00a0 riserva alla RSA &#8211; Rappresentanze Sindacali Aziendali), la disdetta di tutti gli accordi previgenti e la scelta, negli accordi separati di Pomigliano e Mirafiori prima e nel Contratto Collettivo di Settore del 13.12.2011 poi, di ritornare al vecchio istituto delle RSA, unicamente perch\u00e9 il testo di legge che le disciplina (art. 19 Statuto dei Lavoratori) prevede il requisito dell\u2019essere firmatari della contrattazione collettiva applicata in azienda. Nei ricorsi ai sensi\u00a0 dell\u2019art. 28 Statuto dei Lavoratori le categorie dei metalmeccanici della CGIL, dei diversi territori in cui esistono stabilimenti Fiat, hanno da un lato sostenuto che FIOM era comunque firmataria di accordi applicati e dall\u2019altro proposto una lettura \u201ccostituzionalmente orientata\u201d della norma statutaria. Non paga, quindi, cercare di impedire la costituzione di rappresentanze sindacali della Fiom.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fiat ha cercato persino di ostacolare la possibilit\u00e0 che gli iscritti a quell\u2019organizzazione la\u00a0 finanziassero con il meccanismo delle \u201cdeleghe sindacali\u201d, attraverso cui i lavoratori cedono una\u00a0\u00a0 quota del\u00a0 loro salario mediante trattenuta volontaria sulla busta paga. Il meccanismo, un tempo previsto dalla legge, trova oggi una regolamentazione nei contratti collettivi, ma lo trova anche nella richiesta effettuata all\u2019azienda dal singolo lavoratore. Confidando sulla mancanza del requisito della firma del CCLS da parte della Fiom, dal gennaio 2012 in tutti gli stabilimenti Fiat venivano tagliati i fondi ad essa sola. Ma questa volta la cieca volont\u00e0 della Fiat di sfiancare la storica e combattiva organizzazione sindacale anche sotto il profilo della sua sussistenza economica, si \u00e8 scontrata contro un ostacolo giuridico. Infatti, in occasione del ritesseramento di tutti gli iscritti, voluto dalla Fiom nel 2011 per una verifica della propria rappresentativit\u00e0, era stato precisato, da parte dei lavoratori, che la cessione della quota sindacale aveva luogo ai sensi dell\u2019art. 1260 c.c., secondo cui si ha diritto di cedere parte del proprio credito ad una terza persona anche qualora il debitore (in questo caso il datore di lavoro) non sia d\u2019accordo. A seguito di ricorsi ai sensi dell\u2019art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promossi dalla diverse categorie territoriali della Fiom, hanno dichiarato antisindacale la condotta Fiat che ha deciso, poi, di desistere da questo comportamento nelle aziende alle quali ancora non era stata fatta causa.<\/p>\n<div id=\"wp_fb_like_button\" style=\"margin: 0; float: none\"><iframe src=\"http:\/\/www.facebook.com\/plugins\/like.php?href=http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/?p=7196&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=30\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowTransparency=\"true\" style=\"border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 30px;\"><\/iframe><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Remo Pezzuto Se un giorno qualcuno scriver\u00e0 la storia degli ultimi anni dello stabilimento automobilistico Fiat, dovr\u00e0 inevitabilmente dedicare\u00a0 un capitolo al contenzioso giudiziario che ha visto contrapposti la Fiat e Fiom-Cgil, non perch\u00e8 quest&#8217;ultima abbia scelto di privilegiare la lotta giudiziaria rispetto a quella sindacale<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7199,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-7196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-numero-50"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7196"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7196"}],"version-history":[{"count":23,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7346,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7196\/revisions\/7346"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7199"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.siderlandia.it\/1\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}